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T.U. 13/01/2006
Art. 197 (Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali) (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate ed ove compatibili, le disposizioni: -della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice); -della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzio- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ne dei lavori); -della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); -della parte IV (contenzioso); -della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 1 Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore. 2 La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica all’affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5. Relazione all’articolo 197 La disposizione in commento reca una ricognizione delle norme applicabili ai contratti relativi ai beni culturali, in quanto non derogate da quelle specificamente dettate dal capo in commento.
Art. 198 (Ambito di applicazione) (art. 1, d.lgs. n. 30/2004) 1 Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 2 Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Relazione all’articolo 198 La disposizione riproduce, con i dovuti adeguamenti alla sopravvenuto codice dei beni culturali, la disciplina dettata dall’articolo 1 del decreto legislativo 30/2004 in tema di appalti aventi per oggetto beni di interesse culturale. La disposizione si occupa di perimetrare l’ambito di applicazione delle disposi- zioni dettate dal capo in esame, mentre i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali restano regolati dall’articolo 5 del codice. Al comma 2 si chiarisce che gli scavi archeologici comprendono anche quelli subacquei.
Art. 199 (Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi) (art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 1 Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore. 2 I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo. 3 Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara. 4 Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, trova applicazione l’articolo 14 in materia di appalti misti. Relazione all’articolo 199 Si tratta di norma speciale che disciplina in contratti misti in via parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina generale dell’articolo 14. Segnatamente il criterio secondo cui anche i lavori superiori al 50% possono essere considerati subvalenti sul piano qualitativo viene in questa sede attuato attribuendo al responsabile del procedimento il compito di adottare una determinazione motivata che specifichi le ragioni della ritenuta prevalenza della componente servizi-forniture. La norma sul possesso dei requisiti di qualificazione riecheggia il dettato del comma 4 dell’articolo 14. Per quanto non diversamente disposto viene fatto rinvio alla norma generale sugli appalti misti.
Art. 200 (Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario) T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (art. 4, d.lgs. n. 30/2004) 1 I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamentocongiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 2 È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi. 3 La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’ offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento. 4 Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell’articolo 57, la stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo. Relazione all’articolo 200 La norma riproduce con i dovuti adattamenti il dettato dell’articolo 4 del decreto legislativo 30/2004. Viene recepita una disciplina speciale ratione materiae in tema di affidamento separato di lavori aventi ad oggetto beni culturali, prendendo in considerazione i connessi profili in punto di qualificazione. Si stabilisce, in particolare, che è possibile affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
Art. 201 (Qualificazione) (art. 5, d.lgs. n. 30/2004) 1 Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento. 2 In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualifica zione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad age volare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane. 1 Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti ese cutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal re golamento di cui all’articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane. 2 Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo. Relazione all’articolo 201 La norma riproduce, con i dovuti adattamenti formali, la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo 30/2004. Anziché prevedersi un autonomo regolamento di qualificazione, si può ipotizzare un apposito capo che, nell’ambito del regolamento generale di cui all’articolo 5, disciplini la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori relativi a beni culturali.
Art. 202 (Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie) (art. 6, d.lgs. n. 30/2004) 1 La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o spe- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. cificità, per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici. 2 La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici. 3 Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. 4 Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare. 5 Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. 6 Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti. 7 Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi. Relazione all’articolo 202 La norma riproduce, con i dovuti adattamenti formali, la disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto legislativo 30/2004. La disposizione, vista la specialità della materia, si presenta derogatoria rispetto alla disciplina generale dettata in tema di progettazione
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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